Fondazione Ing. GENNARO DE MATTEIS - ONLUS
V. Nomentana, 256 - 00162 Roma
Tel - Fax 06.86216624
e-mail: fondazione@fondazione-dematteis.it
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Statuto

ART. 1 - E’ costituita, per disposizione testamentaria dell’Ing. Generale Gennaro De Matteis, nato ad Isernia il 6 marzo 1894 e deceduto in Roma il 31 marzo 1984, giusta atto pubblicato dal notaio Erminio Laurora di Roma il 13 aprile 1984, rep. 68237, racc. n. 14737, e per iniziativa dei sigg. Avv. Vinicio De Matteis, Ing. Gennaro Maria De Matteis, Rosario Maria Tutolo, Avv. Franca Feroli ed Avv. Ennio Parrelli, con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) una fondazione denominata: “ FONDAZIONE ING. GENNARO DE MATTEIS ONLUS “ , con sede in Roma, via Nomentana 256, indicata nel seguito dello statuto anche come “Fondazione”. L’uso della locuzione “ONLUS” è obbligatoria in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - La Fondazione non ha scopo di lucro, bensì persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In tale ambito lo scopo della Fondazione è quello di favorire l’istruzione e promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura in campo scientifico in Italia, nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolar modo in attuazione della previsione del successivo art.20. Quale specifica modalità di attuazione del proprio scopo e in adesione alle volontà testamentarie da cui prende origine, la Fondazione assegna borse di studio – ciascuna dell’importo equivalente a quello di analoghe borse di studio, in uso al momento di ciascuna assegnazione – da destinare, secondo un criterio di assoluta prevalenza e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a studenti universitari qualificabili come persone svantaggiate ai sensi dell’art. 10, co. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1977, n. 460 e con precedenza alle facoltà di ingegneria e di architettura. Rispettati i citati principi di prevalenza e di precedenza, ulteriori borse di studio potranno essere assegnate a studenti meritevoli per profitto e buona condotta. Annualmente il Consiglio di Amministrazione individuerà, tramite l’emanazione di un apposito bando, i limiti di età e di reddito e gli eventuali ulteriori criteri e regole di assegnazione delle borse di studio. E’ fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle sopra indicate, finalizzate a solidarietà sociale, o pubblica utilità. La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle sopra indicate, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge sulle ONLUS.

ART. 3 - Le norme di assegnazione delle borse di studio di cui al precedente art. 2 e al relativo bando, saranno approvate, in conformità alle previsioni del presente statuto, dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato scientifico della Fondazione. Sempre nel rispetto dei citati principi di prevalenza e precedenza di cui all’art. 2, nonché su indicazione del Comitato Scientifico, ulteriori premi e sussidi potranno essere assegnati dal Consiglio di Amministrazione a laureandi, laureati e ricercatori, anche stranieri operanti in Italia e giudicati meritevoli per profitto, reddito e/o programmi di studio, ricerca o specializzazione trasmessi alla Fondazione.

ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e dalle somme descritte nell’atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ad erogazioni di chiunque voglia concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione. La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con le somme messe a disposizione da altri eventuali soggetti, persone fisiche ed enti di qualsivoglia natura, pubblici e privati, resisi disponibili a concorrere con la Fondazione al raggiungimento degli scopi indicati al precedente art. 2, all’interno dei quali deve essere ricompresa qualunque attività coerente con gli stessi, prevedendo la realizzazione di progetti di ricerca presso enti, università o imprese, stage post-laurea, corsi di formazione specialistica, convegni di studio e pubblicazioni scientifiche e provvedendo altresì alla diffusione delle proprie iniziative con i mezzi di informazione ritenuti più idonei ed anche tramite internet. Rispettando sempre i criteri della maggiore sicurezza e redditività possibili, il Consiglio di Amministrazione provvederà nel modo che riterrà più opportuno all’investimento del denaro in dotazione della Fondazione pervenuto per lascito testamentario del fu Ing. Gennaro De Matteis e di quello che dovesse pervenire in futuro alla Fondazione, in particolar modo attraverso l’opera del Comitato dei Sostenitori. E’ fatto comunque divieto di distribuire, in adesione alla specifica previsione dell’art.10 del citato DPR 470/97, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e quote di patrimonio,utili, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno chè la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Ogni eventuale utile o avanzo di gestione sarà obbligatoriamente impiegato nella realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato Scientifico, Il Comitato dei Sostenitori.

ART. 6 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri individuati come segue:
- due membri, anche terzi, in rappresentanza degli eredi dell’ing. De Matteis;
- un membro designato dal Ministro della Istruzione Università e Ricerca, fra i dipendenti del suddetto ministero con qualifica dirigenziale.
La designazione di tali componenti verrà effettuata per iscritto alla sede della Fondazione. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. La carica di Presidente della Fondazione compete ad uno fra i rappresentanti degli eredi. I membri del Consiglio in rappresentanza degli eredi dell’ing. De Matteis durano in carica a tempo indeterminato, fatta salva l’ipotesi di dimissioni. Il membro del Consiglio designato dal Ministro della Istruzione Università e Ricerca dura in carica a tempo indeterminato, fatta salva l’ipotesi di revoca da parte del designante, di dimissioni o di pensionamento.

ART. 7 - È compito del Consiglio di Amministrazione:
a - Provvedere alla gestione ed amministrazione del patrimonio della Fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali in adesione a quanto previsto nel regolamento di gestione.
b - Redigere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo di ogni esercizio finanziario di attività e la relazione della gestione entro il termine del mese di aprile, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
c - Aggiornare con cadenza periodica i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri di amministrazione, ai sensi del successivo art. 12, in misura mai superiore a quanto previsto dal citato D.Lgv. 460/97, art.10, co. 6, lett. c) e s.m..
d - Nominare i componenti del Comitato Scientifico.
e - Convocare il Comitato Scientifico per lo svolgimento delle proprie funzioni di consulenza e di indirizzo per la predisposizione dei bandi di assegnazione delle borse di studio.
f - Approvare le eventuali modifiche al presente statuto. Tali modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza dei voti di due terzi dei consiglieri.

ART. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari inerenti la gestione del Patrimonio;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con l’autorità di vigilanza;
- partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;
- nomina il Presidente del Comitato dei Sostenitori. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 9 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri, purché per iscritto. La convocazione è fatta dal Presidente con qualunque mezzo che consenta la comunicazione dell’ordine del giorno per iscritto. Le riunioni si terranno presso la sede sociale o alternativamente presso la sede di uno dei consiglieri o in qualunque altro luogo, purché in Italia e sia indicato nella convocazione. Le riunioni potranno altresì tenersi in video o audio conferenza o per corrispondenza, anche telematica.

ART. 10 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione convocate come sopra descritto, sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione tenute in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 11 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e da un Segretario.

ART. 12 - Per ogni riunione tenuta spetta ai consiglieri di amministrazione un gettone di presenza nella misura definita nel Regolamento di gestione della Fondazione. Tale importo è soggetto a periodico aggiornamento, compatibilmente con le risorse della Fondazione e tenuto conto dell’incremento del costo della vita determinato dall’ISTAT, come indicato al precedente art. 7.

ART. 13 - Ai consiglieri spetteranno altresì, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dei compensi determinati dal Consiglio di Amministrazione, proporzionati al concreto impegno e alla specifica attività svolta durante l’anno nella gestione della Fondazione, ma sempre nel limite d’importo fissato al precedente art. 7, lettera c). A tutti i consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ART. 14 - L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione può cooptare, con delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti, nuovi consiglieri di amministrazione, compresi quelli nominati in sostituzione di consiglieri già in carica, eventualmente deceduti o dimissionari.

ART. 16 – Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendo i componenti fra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 17 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un segretario, determinandone i compiti e l’eventuale compenso nei limiti fissati dal precedente art.7, lett.c).

ART. 18 - Il Comitato Scientifico si compone da 5 a 15 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e, fatta salva l’ipotesi della prima costituzione, elegge al suo interno un Presidente. Il suo funzionamento è normalmente libero, ma se richiesto dai suoi componenti può essere governato da un apposito regolamento. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere e fornisce la propria consulenza per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione. Svolge altresì il compito di mantenere vivi i rapporti fra la Fondazione, il mondo dell’Università e il mondo dell’impresa. Favorisce infine la possibile adesione di altri soggetti pubblici e privati alle finalità della Fondazione e la loro partecipazione al Comitato dei Sostenitori al fine di realizzare quelle forme di collaborazione che sono indicate al precedente art. 4. Possono entrare a far parte del Comitato Scientifico professori universitari di ruolo, docenti in prevalenza di materie scientifiche, rappresentanti del mondo scientifico, universitario e imprenditoriale in genere, nonché esponenti designati dagli eventuali soggetti che volessero realizzare quelle forme di collaborazione con la Fondazione che sono state indicate al precedente art. 4. Sono componenti di diritto, salvo rinuncia espressa, il Presidente della Fondazione e i cessati rappresentanti legali della stessa. Il Comitato Scientifico è assistito da un proprio segretario che provvede alle verbalizzazioni delle riunioni e delle determinazioni assunte dall’organismo, nonché all’opportuno e necessario raccordo con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato dei Sostenitori.

ART. 19 - Il Comitato dei Sostenitori è composto da tutti quei soggetti che aderiscono e/o concorrono con propria attività e fondi alle iniziative culturali e di solidarietà sociale della Fondazione. Il Comitato dei Sostenitori è liberamente ed informalmente convocato almeno una volta all’anno dal Presidente della Fondazione per l’informazione sull’utilizzo dei fondi fatti pervenire all’ente.

ART. 20 – In caso di sopravvenuta inattività della fondazione che si dovesse protrarre a lungo nel tempo e comunque per oltre cinque anni, il patrimonio della fondazione sarà affidato in gestione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con l’obbligo di impiegarlo per la istituzione di una sezione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale a nome dell’ Ing. Gennaro De Matteis, nell’ambito della facoltà di ingegneria.

ART. 21 - In caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo della Fondazione ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente per il conseguimento dello scopo medesimo, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore e la fondazione, previa determinazione dell’autorità competente, verrà sciolta. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, co.190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - Per quanto qui non contemplato, si osservano le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni ONLUS.

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